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Sez. 3, Sentenza n. 12156 del 12/11/1992 (Rv. 479474 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Esposizione dei fatti e della "causa petendi" | Contratto preliminare - Domanda di accertamento della inefficacia - Omessa indicazione della relativa "causa petendi" - Incertezza dell'oggetto - Sanatoria ex artt. 156 terzo comma e 164 cod proc. civ. - Inammissibilità - Successive precisazioni ed integrazioni - Limiti temporali.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479474-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Esposizione dei fatti e della "causa petendi"

Nel caso di domanda di accertamento della inefficacia di un contratto preliminare l'omessa indicazione della relativa "causa petendi" ne rende assolutamente incerto l'oggetto, data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme (assoluta, relativa, temporanea) che questa può assumere, e ne determina conseguentemente, la nullità ai sensi dell'art. 163 comma terzo cod. proc. civ., che non è sanabile, trattandosi di vizio inerente alla "editio actionis", con i meccanismi della convalidazione indicati dagli artt. 156 comma terzo e 164 cod. proc. civ., restando salva la possibilità di successive precisazioni ed integrazioni, che però non sono ammesse dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 184 cod. proc. civ.), né tanto meno con la comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)