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Sez. 3, Sentenza n. 17015 del 21/12/2022 Ud. (dep. 21/04/2023) Rv. 284495 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Circostanza dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. - Applicabilità ai reati tributari - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284495-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile ai delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei quali il "risarcimento del danno" cagionato all'Erario costituisce fatto autonomo, specificamente previsto dagli artt. 13, 13-bis e 14 del decreto citato, quale causa di non punibilità o circostanza attenuante, ove avvenuto nei modi, con le forme e nei tempi indicati nelle indicate disposizioni.

Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)