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Sez. 3, Sentenza n. 143 del 12/01/1978 (Rv. 389441 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - UNICO FONDO DIVISO IN PORZIONI DISTINTE ED AUTONOME - PRELAZIONE E RISCATTO - ESERCIZIO RISPETTO AD UNA SOLA PORZIONE DA PARTE DEL RELATIVO CONCESSIONARIO - AMMISSIBILITA - PROPOSTA DI ALIENAZIONE NOTIFICATA DAL CONCEDENTE - INDICAZIONE SPECIFICA DELLA PORZIONE E DEL RELATIVO PREZZO - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389441-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - UNICO FONDO DIVISO IN PORZIONI DISTINTE ED AUTONOME - PRELAZIONE E RISCATTO - ESERCIZIO RISPETTO AD UNA SOLA PORZIONE DA PARTE DEL RELATIVO CONCESSIONARIO - AMMISSIBILITA - PROPOSTA DI ALIENAZIONE NOTIFICATA DAL CONCEDENTE - INDICAZIONE SPECIFICA DELLA PORZIONE E DEL RELATIVO PREZZO - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi di un unico fondo diviso in piu porzioni distinte e autonome, sia sotto l'aspetto giuridico - perche concesse separatamente a piu coltivatori in forza di altrettanti rapporti agrari - sia sotto l'aspetto economico - in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze culturali e produttive - e inapplicabile la speciale disciplina prevista dal nono comma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, e il coltivatore puo esercitare la prelazione, e il conseguente riscatto, rispetto alla sola parte del fondo costituente oggetto del suo rapporto. Conseguentemente, la proposta di alienazione che il proprietario ha l'Obbligo di notificare al coltivatore deve essere adeguata a tale oggetto, nel senso che essa deve indicare quella parte del fondo ed il prezzo ad essa relativo: se, invece, la proposta indichi l'intero fondo e il relativo prezzo, non vi e adempimento dell'Obbligo imposto dalla legge e pertanto il coltivatore, non solo non ha l'Onere di comunicare la sua accettazione nel termine stabilito e di pagare il prezzo nel termine di tre mesi indicato dall'art 8 della legge citata, ma puo riscattare lo appezzamento di terreno da lui coltivato nei confronti dello acquirente dell'intero fondo o di parte di esso comprensiva di quell'appezzamento. (Conf 1862/74, mass n 370082).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)