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Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 22/04/1981 (Rv. 413100 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO - NOZIONE - VENDITA DI UN COMPLESSO DI TERRENI ATTIGUI TRA LORO E CONFINANTI IN PARTE CON UN FONDO APPARTENENTE A COLTIVATORE DIRETTO - OGGETTO DELLA PRELAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413100-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO - NOZIONE - VENDITA DI UN COMPLESSO DI TERRENI ATTIGUI TRA LORO E CONFINANTI IN PARTE CON UN FONDO APPARTENENTE A COLTIVATORE DIRETTO - OGGETTO DELLA PRELAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, disciplinati dalle leggi 26 maggio 1965 n 590 e 14 agosto 1971 n 817, per 'fondò deve intendersi un'estensione di terreno che abbia una propria autonomia colturale e produttiva, onde nel relativo concetto puo farsi rientrare tanto una unita poderale costituita da un complesso unitario di terreni non suscettibili singolarmente di autonoma coltivazione, quanto un singolo terreno, anche di piccole dimensioni, che, rispetto ai terreni circostanti, sia distinto ed autonomo per caratteristiche attinenti alla sua coltivazione e produttivita. Con la conseguenza che, nel caso di vendita di un complesso di terreni attigui fra loro e confinanti in parte con un fondo appartenente a coltivatore diretto, per stabilire se il diritto di prelazione debba essere esercitato in relazione a tutti i terreni oggetto della divisata vendita ovvero soltanto a quelli a confine con la proprieta della avente diritto alla prelazione devesi accertare se quelli costituiscono una unita poderale - nell'ambito della quale ogni terreno sia privo di propria autonomia coltivatrice - oppure un insieme di porzioni distinte ed autonome, indipendenti l'una dall'altra per caratteristiche ed esigenze culturali e produttive; nel qual caso, data l'autonomia di terreni, la prelazione puo esercitarsi con esclusivo riferimento a quelli confinanti con il fondo del coltivatore diretto. (V 969/80, mass 404406; (V 1401/78, mass n 390773; (V 143/78, mass n 389441; (V 2930/75, mass n 376995).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)