Sez. 3, Sentenza n. 5317 del 29/10/1985 (Rv. 442573 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VENDITA DI UN FONDO CONDOTTO DA UNA PLURALITÀ DI AFFITTUARI PER PORZIONI ED IN FORZA DI RAPPORTI AUTONOMI E DISTINTI - PROPOSTA DI ALIENAZIONE CON TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO - ESTREMI - SPECIFICAZIONE DEL PREZZO INERENTE A CIASCUNA DI DETTE PORZIONI - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VENDITA DI UN FONDO CONDOTTO DA UNA PLURALITÀ DI AFFITTUARI PER PORZIONI ED IN FORZA DI RAPPORTI AUTONOMI E DISTINTI - PROPOSTA DI ALIENAZIONE CON TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO - ESTREMI - SPECIFICAZIONE DEL PREZZO INERENTE A CIASCUNA DI DETTE PORZIONI - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di prelazione e riscatto agrari, secondo la disciplina dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, come modificato dalla legge 14 agosto 1971 n. 817, l'ottemperanza del proprietario allo Obbligo di notificare al coltivatore la proposta di alienazione con trasmissione del preliminare di compravendita, può essere ravvisata, nel caso di vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari per porzioni ed in forza di rapporti autonomi e distinti, solo mediante la specificazione del prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni, dato che solo limitatamente ad essa il singolo affittuario può esercitare la prelazione. Mancando tale specificazione, pertanto, deve escludersi che l'affittuario decada dal diritto di prelazione per l'omesso versamento del prezzo nel termine decorrente dalla suddetta notificazione, e deve riconoscersi all'affittuario medesimo, a fronte del trasferimento del bene ad un terzo, il diritto di riscatto, con decorrenza del termine per il pagamento del relativo prezzo, ove insorga contestazione sul riscatto stesso, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca tale diritto (art. unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, con valore di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva, dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965). (V 105/82, mass nn 417789 e 417788; (V 143/78, mass n 389441; (V 1862/74, mass n 370082).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)