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Sez. 5, Sentenza n. 679 del 28/11/1997 Ud. (dep. 20/01/1998) Rv. 209879 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Elemento soggettivo - Dolo generico - Volontà di screditare la persona offesa - Non necessaria - Fattispecie: comunicato stampa che da notizia di un procedimento disciplinare a carico di magistrato collegandolo, in modo non vero, ad un atto del suo ufficio.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209879-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Riportare su un comunicato stampa la notizia di una procedura disciplinare a carico di un magistrato, collegandola, in modo non rispondente al vero, ad un atto del suo ufficio, costituisce offesa alla reputazione (art. 595 cod. pen.), screditando detta persona pubblicamente in ordine alla mancanza di doti professionali. Nè può essere esclusa la responsabilità dell'imputato in base ad una asserita "buona fede" non rilevante nel reato in esame, il cui elemento psicologico è costituito dal dolo generico.(Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'imputato, "non informato della effettiva ragione del procedimento disciplinare", avesse agito "non con l'intenzione di screditare il predetto magistrato, ma per fornire una completa informazione della collettività").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)