Sez. L, Sentenza n. 1613 del 12/03/1982 (Rv. 419435 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - REQUISITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - REQUISITI.*
Nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (nuovo testo) sono compresi tutti quei rapporti di cosiddetta parasubordinazione, in cui componente preminente è l'attività di collaborazione continuativa e coordinata svolta da una persona fisica con impiego prevalente della propria attività. Correlativamente, non rientrano in tale previsione - ed esulano, perciò, dalla Competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro - quei rapporti nei quali l'attività di collaborazione assume essa stessa un carattere imprenditoriale, come centro autonomo di organizzazione di lavoro altrui, anche se in vista di un'attività coordinata con quella dell'imprenditore committente, sicché il collaboratore rilevi più quale datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che quale prestatore d'opera nei confronti di detto committente. (V 5599/81, mass n 416327; (V 2552/80, mass n 406282; (V 2550/80, mass n 406280; (V 6226/79, mass n 402952; (V 2930/79, mass n 399260).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)