diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2930 del 21/05/1979 (Rv. 399260 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ASSOGGETTABILITA AL RITO DEL LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399260-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ASSOGGETTABILITA AL RITO DEL LAVORO - LIMITI.*

L'art 409 n 3 cod proc civ, nel disporre l'applicabilita del rito speciale del lavoro ai rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale pone un limite oltre il quale l'assimilazione di essi al rapporto di lavoro subordinato viene meno, ravvisandolo nella diretta prestazione di opera prevalentemente personale in ordine all'oggetto dell'attivita commessa dal preponente. Al di la di questo limite l'attivita prestata diventa propriamente direttiva ed organizzativa, cioe imprenditoriale non piu lavorativa in senso tecnico, in quanto, in tal caso, l'agente organizza, nell'impresa di cui e titolare, lavoro prevalentemente altrui, di talche assume rilievo la sua figura di datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti piuttosto che quella di prestatore d'opera nei confronti del committente. (V 133/76, mass n 378774).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)