Sez. U, Sentenza n. 104 del 19/01/1970 (Rv. 344809 - 01)
PESCA - DIRITTI ESCLUSIVI - VIOLAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI.*
PESCA - DIRITTI ESCLUSIVI - VIOLAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI.*
I diritti esclusivi di pesca riconosciuti dall' autorita governativa a norma di legge, hanno natura di diritto soggettivo e come tali sono suscettibili di piena tutela nei confronti di qualsiasi terzo, con la conseguenza che il titolare di essi puo agire in giudizio per la loro difesa davanti all' AGO. Anche la pa, fuori delle ipotesi in cui, in casi stabiliti dalla legge (art 23 tu 1931 n 1604), dichiari l'Estinzione o la decadenza di tali diritti, oppure ne disponga la cd espropriazione per pubblica utilita, e tenuta al rispetto dei diritti esclusivi di pesca e pertanto deve rispondere delle relative lesioni, ne puo conferire ai privati facolta contrastanti con i diritti stessi o sovrastanti ad essi. (Conf 2140-58).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)