Sez. 1, Sentenza n. 12498 del 11/12/1998 (Rv. 521571 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Procedimento già pendente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Formulazione della eccezione di decadenza del contribuente dalla richiesta di rimborso - Per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI
Il principio introdotto dal secondo comma dell'art. 57 del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n. 546 (riproduttivo del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 52 della legge 26 nov. 1990, n. 453) della improponibilità di nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio, non trova applicazione nei processi in corso in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 79, primo comma dello stesso testo normativo. È da intendersi perciò ritualmente prospettata in appello la deduzione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme pagate in acconto. Ciò alla stregua della disciplina precedentemente vigente, nel cui ambito la proposizione da parte dell'appellante di nuove eccezioni presenta, come nell'ordinario processo civile non riformato, legittimo esercizio del diritto di impugnazione subordinato alla condizione della formulazione nel contesto dei motivi di gravame, fermo restando il divieto insuperabile di introduzione nel giudizio di appello di domande nuove.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, DPR 29/10/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/10/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)