Sez. 1, Sentenza n. 8606 del 02/10/1996 (Rv. 499854 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - FORMAZIONE E CONTENUTO | Decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, per tardività della istanza - Rilevabilità d'ufficio - Estensione - In sede di giudizio di gravame - Inclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - FORMAZIONE E CONTENUTO
In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di un tributo indebitamente versato per essere stata la relativa domanda presentata dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, concernente la riscossione delle imposte sul reddito, trattandosi di materia disciplinata da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)