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Sez. 1, Sentenza n. 1147 del 11/02/1999 (Rv. 523125 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Esposizione mancante od assolutamente incerta - Nozione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523125-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

In tema di contenzioso tributario, giusta il combinato disposto dell'art. 22 comma terzo e dell'art. 15 comma terzo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (come modificati, rispettivamente, dagli artt. 14 e 6 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), l'appello proposto avanti alla commissione tributaria di secondo grado deve dichiararsi inammissibile, quando l'esposizione del motivo di impugnazione manchi ovvero sia assolutamente incerta, dovendosi considerare che ricorre questo secondo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che pure può essere sommaria e, quindi, non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta alla decisione impugnata, cioè da non far comprendere quali siano i punti di essa che si intende sottoporre a nuova valutazione del giudice dell'appello e quali siano le ragioni per le quali non si condivide la motivazione adottata su di essi dalla stessa decisione, fermo restando, comunque, che, a far escludere l'assoluta incertezza dell'enunciazione del motivo, non è mai sufficiente il mero rinvio alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1972 num. 636 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., Legge 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)