Sez. 4, Sentenza n. 50379 del 25/11/2014 Cc. (dep. 02/12/2014) Rv. 261377 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Stupefacenti - Condanna - Espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità nel periodo di gravidanza della moglie convivente o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di misure di sicurezza, il combinato disposto degli artt. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, 5 e 19, comma secondo, lett. d) D.Lgs. n. 286 del 1998, interpretato in relazione all'art. 30, comma primo, Cost., vieta che il giudice possa disporre l'espulsione dello straniero, condannato per reati concernenti gli stupefacenti, nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza e dal rapporto di coniugio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 30 com. 1, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. D CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)