Sez. 1, Sentenza n. 49242 del 18/05/2017 Cc. (dep. 26/10/2017) Rv. 271450 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - Condizioni ostative - Serio pericolo di sottoposizione nel Paese d'origine alla pena di morte o a trattamento inumani o degradanti - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di misure di sicurezza personali, non può trovare esecuzione il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora sussista il serio pericolo che il destinatario sia sottoposto nel Paese d'origine alla pena di morte ovvero a trattamento inumani o degradanti, senza che assuma rilievo, in tal caso, la valutazione relativa alla gravità del fatto ed alla pericolosità sociale del reo. (Fattispecie relativa ad un condannato che, anteriormente alla legge 14 luglio 2017, n. 110, paventava il rischio, una volta rimpatriato, di essere destinatario di condanna alla pena di morte).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18, Legge 14/07/2017 num. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Cod. Pen. art. 207 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)