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Sez. 3, Sentenza n. 15330 del 30/11/2000 (Rv. 542289 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico e danno morale - Correlazioni e differenze - Danno morale - Fondamento - Ristoro indennitario del "pretium doloris" - Esclusione - Lesione della dignità dell'uomo tutelata dall'art. 2 della Costituzione - Configurabilità - Conseguenze in tema di criteri risarcitori da adottare - Riferimento all'art. 2043 cod.civ. - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542289-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La norma sul danno morale di cui all'art. 2059 cod.civ. (danno consequenziale, sì, al danno biologico, ma da questo concettualmente distinto, attenendo il primo alla sfera del danno alla salute, il secondo, specificamente, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito dell'agente) si ispira ai medesimi criteri risarcitori "integrali" di cui alla "Generalklausel" di cui all'art. 2043 del codice civile, e non ha, pertanto, natura indennitaria del "pretium doloris", ma considera tutte le sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell'evento dannoso ingiusto, e si fonda, pertanto, sul principio costituzionale di cui all'art. 2 della Carta fondamentale, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)