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Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 14/07/1977 Ud. (dep. 10/02/1978) Rv. 137903 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA - REVOCA - ANCHE IMPLICITA - NECESSITA - FATTISPECIE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN SENTENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137903-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA - REVOCA - ANCHE IMPLICITA - NECESSITA - FATTISPECIE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN SENTENZA.*

L'ordinanza con la quale si dispone la rinnovazione del dibattimento e revocabile da parte del giudice che l'ha pronunciata: occorre pero un provvedimento formale o almeno implicito, desumibile dalla sentenza. (fattispecie relativa a difetto di motivazione della sentenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)