Sez. 3, Sentenza n. 976 del 10/02/1990 (Rv. 465262 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE - GIUDIZIO D'APPELLO - DIVIETO DI NUOVI MEZZI DI PROVA EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - PRODUZIONE E ACQUISIZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE - GIUDIZIO D'APPELLO - DIVIETO DI NUOVI MEZZI DI PROVA EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - PRODUZIONE E ACQUISIZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro - applicabile ai procedimenti d'appello in materia locatizia per il richiamo operato dall'art. 51 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, che devono cioè essere esperite ed assunte nel corso del procedimento, e non anche alla produzione ed acquisizione di nuovi documenti, che contengono prove già costituite e, non importando ulteriori attività istruttorie, non contrastano con le esigenze di celerità e di concentrazione del processo in un'unica udienza di trattazione. (Conf 3894/89, mass n 463744; (Conf 615/89, mass n 461690; (Conf 6878/88, mass n 461125).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)