Sez. 3, Sentenza n. 3403 del 22/10/1968 (Rv. 336471 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEI COMMITTENTI - PRESUPPOSTI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEI COMMITTENTI - PRESUPPOSTI.*
La presunzione di responsabilita sancita dall'art. 2049 cod. civ. a carico dei committenti per danni arrecati da fatto illecito dei loro commessi postula, da un lato, l'esistenza di un rapporto di preposizione, cioe di lavoro dipendente anche solo temporaneo, e dall'altro un collegamento tra il fatto dannoso del commesso e le mansioni da questo disimpegnate. In ordine al primo requisito la responsabilita del committente e subordinata, in particolare, alla condizione che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente e sia a questo legato da un vincolo di dipendenza e di subordinazione, anche solo temporanea. Circa il secondo requisito, il fatto illecito puo risalire al committente in quanto sussista, fra l'Esercizio dell'incombenza e la consumazione dell'illecito, almeno un rapporto di occasionalita necessaria, nel senso che l'evento lesivo sia stato reso possibile e, comunque, agevolato dall'adempimento dell'incarico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)