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Sez. 3, Sentenza n. 1649 del 31/05/1971 (Rv. 352085 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO DANNOSO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI - PROVA LIBERATORIA - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1971-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352085-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO DANNOSO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI - PROVA LIBERATORIA - ESCLUSIONE*

Perche possa sanzionarsi la responsabilita del committente per i danni cagionati dal proprio commesso nell'Esercizio delle incombenze a cui e adibito, occorre solo che sussista un danno, che questo sia dovuto a comportamento illecito del preposto, che tra le incombenze affidate al commesso e l'evento dannoso sussista un nesso di causalita o per lo meno di occasionalita necessarià per tale responsabilita non e ammessa la prova liberatoria e la colpa del committente e presunta juris et de jure. (V 3189'69, mass n 343178' 3403'68, mass n 336471' 1944'68, mass n 333960).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)