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Sez. 3, Sentenza n. 592 del 18/01/1993 (Rv. 480310 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - In genere | Enti ospedalieri della Regione - Rapporti giuridici connessi alle attività di assistenza sanitaria ed alla responsabilità aquiliana dell'ente - Trasferimento ai Comuni competenti per territorio - Situazioni passive conseguenti alla gestione delle funzioni sanitarie anteriori all'1 gennaio 1980 - Inclusione nella contabilità stralcio dei Comuni.
Stato
decisa il 1993-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480310-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - In genere

Ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e degli artt. 33 della legge Regione Veneto 25 ottobre 1979 n. 78 e 71 della legge Regione Veneto 20 marzo 1980 n. 18, i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria degli enti ospedalieri della Regione, nell'ambito dei quali rientrano quelli che si connettono alla responsabilità aquiliana dell'ente per i danni subiti dai ricoverati a causa del comportamento omissivo dei propri dipendenti, sono stati trasferiti ai Comuni competenti per territorio, restando esclusa la imputabilità alle Unità Sanitarie Locali delle situazioni passive conseguenti alla gestione delle funzioni sanitarie anteriori all'1 gennaio 1980, che l'art. 71 comma secondo della citata legge regionale n. 18 fa oggetto di apposita contabilità stralcio dei Comuni senza porsi in contrasto con il quarto comma dell'art. 66 della sopra richiamata legge statale n. 833 del 1978, il quale, nell'affidare alle U.S.L. la gestione dei beni e delle attrezzature destinate ai servizi igienico sanitari dei Comuni ed all'esercizio di tutte le funzioni dei Comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria, trasmette solo una funzione ma non implica successione nei rapporti obbligatori che da questa possono essere derivati in precedenza e che sono in qualche modo correlati a cose che il primo comma dello stesso articolo trasferisce ai Comuni.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 25/10/1979 num. 78 art. 33, Legge Reg. Veneto 20/03/1980 num. 18 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)