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Sez. 3, Sentenza n. 3928 del 31/03/2000 (Rv. 536060 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Ente ospedaliero - Soppressione - Debito conseguente a fatto addebitabile a sanitari dipendenti - Legittimazione passiva dell'USL - Esclusione - Legittimazione passiva del comune - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536060-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

A norma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale veneto del 20 marzo 1980, n. 71, i debiti contratti dai soppressi enti ospedalieri per l'attività di assistenza sanitaria gravano sui comuni e non sulle unità sanitarie locali. Consegue che l'USL non è passivamente legittimata rispetto alla domanda proposta da un privato per ottenere il risarcimento del danno conseguente a fatti illeciti commessi da sanitari dipendenti dall'ente anteriormente al 1 gennaio 1980.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 20/03/1980 num. 18 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)