Sez. U, Sentenza n. 4460 del 19/01/1994 Ud. (dep. 19/04/1994) Rv. 196894 - 01
Impugnazioni penali - Appello - Cognizione del giudice di appello - "Reformatio in peius" (divieto di aggravamento della pena) | Limiti ai poteri decisionali del giudice - Indicazione.
Impugnazioni penali - Appello - Cognizione del giudice di appello - "Reformatio in peius" (divieto di aggravamento della pena)
Il divieto della "reformatio in peius" fissato dall'art. 515 cod. proc. pen. del 1930 non può condizionare i poteri di cognizione e di decisione del giudice del gravame che, infatti, è legittimato a dare al reato una definizione giuridica diversa ed anche più grave di quella attribuitagli dal giudice che ha pronunciato la impugnata sentenza e, nel caso in cui sia stato richiesto dall'appellante il riconoscimento del vincolo della continuazione, ad individuare, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la violazione più grave, con l'unico limite, fissato dalla stessa norma, di non irrogare, nel primo caso, una pena di maggiore entità o gravità rispetto a quella già inflitta e, nell'altro, di determinarla, conformemente alla finalità dell'istituto, in misura complessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe, in applicazione della regola del cumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati. Il divieto suddetto concerne, infatti la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti a seguito del dedotto gravame o, nel caso di giudizio di rinvio, del disposto annullamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)