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Sez. 2, Sentenza n. 34387 del 06/05/2016 Ud. (dep. 04/08/2016) Rv. 267853 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Reato più grave - Riqualficazione in termini di minor gravità del fatto per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - Sanzione finale inferiore a quella già inflitta - Aumento per la continuazione in misura superiore rispetto a quello della sentenza riformata - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267853-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base - a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 597 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)