Sez. L, Sentenza n. 5591 del 14/10/1988 (Rv. 460151 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ENTE PREVIDENZIALE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO ESSO MEDESIMO DI ALCUNI DIPENDENTI DI UN DETERMINATO DATORE DI LAVORO E DI ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO SUDDETTO NEI CONFRONTI DELL'INPS - SEPARAZIONE DELLE DOMANDE PROPONIBILI INNANZI A DIVERSI GIUDICI TERRITORIALMENTE COMPETENTI - NECESSITÀ - RISCHIO DI UN POSSIBILE CONTRASTO DI GIUDICATI - IRRILEVANZA - RIMEDI RELATIVI - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ENTE PREVIDENZIALE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO ESSO MEDESIMO DI ALCUNI DIPENDENTI DI UN DETERMINATO DATORE DI LAVORO E DI ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO SUDDETTO NEI CONFRONTI DELL'INPS - SEPARAZIONE DELLE DOMANDE PROPONIBILI INNANZI A DIVERSI GIUDICI TERRITORIALMENTE COMPETENTI - NECESSITÀ - RISCHIO DI UN POSSIBILE CONTRASTO DI GIUDICATI - IRRILEVANZA - RIMEDI RELATIVI - INDIVIDUAZIONE.*
Con riguardo al caso in cui un ente previdenziale (nella specie l'INPDAI) domandi, per la condanna al pagamento dei relativi contributi, l'accertamento dell'Obbligo assicurativo presso l'ente medesimo di alcuni dipendenti (con la qualifica di dirigenti) di un determinato datore di lavoro, nonché l'accertamento della insussistenza dell'Obbligo suddetto nei confronti dell'INPS, l'applicazione del disposto del III comma dell'art. 444 cod. proc. civ., al fine della individuazione del giudice competente per territorio, che è quello dove ha Sede l'ufficio dell'ente astrattamente competente a riscuotere i detti contributi, comporta - ove non coincidano i giudici competenti a conoscere dell'una e dell'altra domanda - la necessaria separazione di dette domande, a nulla rilevando il rischio di un possibile contrasto di giudicati cui potrà ovviarsi con gli strumenti ordinari (quale la sospensione del giudizio ed il sistema normale delle impugnazioni). (V 92/82, mass n 417775; (V 6136/80, mass n 409881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)