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Sez. 3, Sentenza n. 4156 del 26/04/1999 (Rv. 525761 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Azione risarcitoria e azione di garanzia impropria contro l'assicuratore - Litisconsorzio necessario sostanziale - Insussistenza - Inscindibilità nelle fasi di gravame per dipendenza di cause - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva dell'assicuratore chiamato ad integrare il contraddittorio con riferimento a tutti i capi della sentenza - Ammissibilità - Fattispecie relativa a ricorso incidentale tardivo proposto anche sui capi relativi al rapporto di assicurazione, non investiti dal ricorso principale.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525761-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'azione di risarcimento del danno e l'azione di garanzia impropria nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile possono essere proposte in giudizi separati, non essendo configurabile rispetto ad esse un ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (art. 102 cod. proc. civ.), ma, una volta che la garanzia impropria sia stata fatta valere dal responsabile mediante chiamata in causa dell'assicuratore nel giudizio risarcitorio, si instaura una situazione di litisconsorzio processuale per dipendenza di una causa dall'altra che nei giudizi di impugnazione determina l'inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. Ne consegue che l'assicuratore, chiamato ad integrare il contraddittorio nel giudizio per cassazione, può proporre impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., con la facoltà di investire anche i capi della sentenza non oggetto del ricorso principale (e cioè, nella specie, non solo i capi relativi alla responsabilità dell'assicurato, ma anche quelli relativi alla sussistenza e ai limiti della garanzia assicurativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)