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Sez. 3, Sentenza n. 11454 del 23/07/2003 (Rv. 565373 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Preclusione per l'interventore della possibilità di impugnare relativamente al rapporto di garanzia - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565373-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause benché proposte all'interno di uno stesso giudizio rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla causa principale, il passaggio in giudicato della sentenza sul punto relativo al rapporto principale non preclude al chiamato in garanzia impropria di contestare l'esattezza della decisione di merito nel limitato ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che tale decisione può avere su di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)