Sez. 2, Ordinanza n. 4010 del 19/03/2002 (Rv. 553163 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Chiamata in giudizio di un terzo da altro soggetto o "iussu iudicis" - Litisconsorzio necessario processuale - Mancata citazione del terzo nel giudizio di impugnazione - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
La chiamata in causa di un terzo da parte di altro soggetto o "iussu iudicis" disposta in giudizio determina una situazione di litisconsorzio processuale e dà luogo alla formazione di una causa inscindibile che impone la necessità di evocare nel grado successivo (o nella successiva fase) tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi. Ne consegue che, ove la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altre parti, all'omissione deve supplire, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., il giudice della impugnazione, il quale non può, con diverso apprezzamento della situazione processuale, eludere tale norma, essendo tenuto in ogni caso ad integrare il contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata in causa nel grado, o fase, precedente del giudizio non sia stata citata in quello di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)