diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3085 del 03/09/1976 (Rv. 381875 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - CORTILE TRA DIVERSE UNITA IMMOBILIARI CIRCOSTANTI - FUNZIONE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DI UN SOLO CONDOMINIO PER L'ACCESSO ALLA SUA UNITA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA - TITOLO CONTRARIO - NEGOZIO COSTITUTIVO DEL CONDOMINIO - NECESSITA - SUCCESSIVI NEGOZI DI ACQUISTO DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381875-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - CORTILE TRA DIVERSE UNITA IMMOBILIARI CIRCOSTANTI - FUNZIONE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DI UN SOLO CONDOMINIO PER L'ACCESSO ALLA SUA UNITA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA - TITOLO CONTRARIO - NEGOZIO COSTITUTIVO DEL CONDOMINIO - NECESSITA - SUCCESSIVI NEGOZI DI ACQUISTO DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA.*

La presunzione di comproprieta del cortile, ubicato fra diversi fabbricati, ovvero nell'ambito di un unico edificio condominiale, trova il suo fondamento nella funzione principale del cortile medesimo, consistente nell'essere esso destinato a fornire aria e luce alle unita immobiliari circostanti e non gia nella destinazione, puramente accessoria ed eventuale, consistente nel consentire lo accesso a tali unita. Ne discende che la suddetta presunzione sussiste anche nel caso in cui l'ubicazione del cortile rispetto alle diverse unita immobiliari sia tale da consentire l'accesso ad un solo condominio con esclusione degli altri comproprietari i quali, pertanto, usano dello stesso nella sua interezza, jure proprietatis e non jure servitutis. Per vincere tale presunzione di comunione occorre un titolo contrario, cui si riferisce l'art 1117 cod civ, il quale puo essere rappresentato solo dal negozio concluso da colui o da coloro che costituirono il condominio, in quanto rappresenta la fonte comune dei rispettivi diritti dei condomini, mentre i successivi negozi che determinano l'acquisto di una parte dell'edificio, sono rispetto agli altri condomini res inter alios acta e quindi inutilizzabili per la ricerca di una eventuale disposizione contraria alla presunzione legale. (V 2180/74; (V 2741/72; (V 2632/69; (V 1351/68; (V 2073/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)