Sez. 1, Sentenza n. 38422 del 26/11/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288842-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Comunicazione della decisione sulla convalida all’autorità legittimata all’impugnazione - Modalità - Notifica ex art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la comunicazione della decisione giudiziale sulla convalida all'autorità che ha adottato il provvedimento di trattenimento è legittimamente effettuata mediante notifica telematica alla stessa, poiché, non avendo il procedimento per oggetto gli interessi civili dell'Amministrazione, non trovano applicazione le disposizioni speciali sulle notificazioni presso l'Avvocatura dello Stato.
Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)