Sez. 2, Sentenza n. 4711 del 28/05/1997 (Rv. 504732 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Procedura di opposizione alla liquidazione - Natura camerale del procedimento - Riassunzione di una fase successiva del giudizio operata con il ricorso al rito ordinario - Conseguente nullità della procedura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nessuna nullità può farsi derivare dall'utilizzazione del rito ordinario al posto di quello camerale previsto dalla legge, sia perché una tale nullità non è sancita da alcuna norma, sia - comunque - stante l'esistenza del principio di conversione che regola, in ogni caso, gli stessi atti nulli. Infatti il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato di quello camerale, con una non inferiore - ma anzi più penetrante - garanzia della difesa e delle regole del contraddittorio.
Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)