Sez. 1, Sentenza n. 2326 del 25/02/1993 (Rv. 481097 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere | Osservanza non del rito camerale ma dell'ordinario procedimento contenzioso - Nullità - Esclusione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere
Il provvedimento del tribunale che abbia statuito sulla sussistenza della paternità naturale con l'osservanza non del rito camerale, ma dell'ordinaria disciplina del procedimento contenzioso non è suscettibile di declaratoria di nullità in relazione a questa sola circostanza, operando al riguardo al principio di conversione degli atti nulli, in quanto la precedenza seguita ha permesso comunque di raggiungere il medesimo risultato con non inferiore ed anzi più penetrante garanzia dei diritti della difesa e delle regole del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)