Sez. 3, Sentenza n. 341 del 18/01/1988 (Rv. 456911 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA - LIMITAZIONI - INSUSSISTENZA - PROVA PER TESTIMONI E PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA - LIMITAZIONI - INSUSSISTENZA - PROVA PER TESTIMONI E PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di riscatto agrario, per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto hanno esclusiva Rilevanza lo svolgimento dell'attività agricola in modo stabile e continuativo, nonché il rapporto tra la forza lavorativa totale, occorrente per la coltivazione del fondo, e quella di cui dispone il retraente con l'apporto dei membri della propria famiglia, l'eventuale utilizzazione dei mezzi meccanici e l'apprezzamento dell'eventuale svolgimento di altre attività da parte del retraente. Tale qualità va accertata non già in rapporto alla nozione posta dall'art. 1683 cod. civ. ma in relazione a quella espressamente fissata a tal fine dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, configurando circostanze di fatto non soggette a limitazioni probatorie (in particolare, a quelle previste dagli artt. 2721 e segg. cod. civ.) e pertanto dimostrabili mediante testimoni e presunzioni. (Conf 476/83, mass n 425278; (Conf 4791/83, mass n 429678; (Conf 245/82, mass n 417938; (Conf 5856/82, mass n 423599).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2721, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)