Sez. 3, Sentenza n. 5856 del 06/11/1982 (Rv. 423599 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO - (PROROGA A BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO - (PROROGA A BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - REQUISITI.*
La qualità di coltivatore diretto, quale condizione del diritto alla proroga dei contratti agrari, spetta a colui che impieghi, insieme alla propria famiglia, una forza lavorativa pari almeno ad un terzo di quella necessaria alla coltivazione del fondo, mentre non ha Rilevanza il fatto che l'affittuario esplichi, anche in modo prevalente, un'attività diversa da quella agricola. (Conf 245/82, mass n 417938; (Conf 3329/69, mass n 343384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)