Sez. L, Sentenza n. 3840 del 12/06/1981 (Rv. 414484 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - OMESSA DECISIONE NEI TERMINI DEL RICORSO IN SECONDA ISTANZA DELL'INTERESSATO INNANZI AL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - DOMANDA GIUDIZIALE DELL'INTERESSATO MEDESIMO - PROPONIBILITA - OMESSA TEMPESTIVA DECISIONE DEL RICORSO PROPOSTO DAL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE DELL'INPS - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - OMESSA DECISIONE NEI TERMINI DEL RICORSO IN SECONDA ISTANZA DELL'INTERESSATO INNANZI AL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - DOMANDA GIUDIZIALE DELL'INTERESSATO MEDESIMO - PROPONIBILITA - OMESSA TEMPESTIVA DECISIONE DEL RICORSO PROPOSTO DAL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE DELL'INPS - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art 46 DPR 30 aprile 1970 n 639, se il comitato regionale dell'INPS territorialmente competente non abbia deciso il ricorso in seconda istanza dell'interessato entro novanta giorni dalla presentazione, il ricorrente puo solo adire l'autorita giudiziaria. Ne consegue che, per il principio dell'autonomia dell'Azione giudiziaria rispetto agli scopi del contenzioso amministrativo, in caso di mancata tempestiva decisione dell'organo di seconda istanza sul ricorso proposto dal direttore della Sede provinciale dell'INPS, a norma dell'art 44 del decreto predetto, contro la decisione del comitato provinciale che abbia accolto il ricorso dell'assicurato, il provvedimento impugnato non diviene definitivo in favore di quest'ultimo, ma il ricorso del direttore della Sede provinciale rimane efficace a contestare la pretesa del privato e nulla si oppone a che la decisione sul ricorso venga adottata dopo la scadenza del previsto termine e a che una decisione (favorevole o sfavorevole all'interessato) possa sopravvenire anche durante il corso del giudizio instaurato davanti al giudice ordinario. (Conf 3329/78, mass n 392761; (Conf 2947/77, mass n 386493; (Conf 3495/76, mass n 382241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)