Sez. L, Sentenza n. 7 del 04/01/1979 (Rv. 396012 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE - CRITERI.*
L'indennita di buonuscita che i contratti collettivi, in attuazione della delega conferita dall'art 1 del RD 8 gennaio 1931 n 148, prevedono in favore dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie i quali abbiano maturato il diritto a pensione ha natura di corrispettivo differito, analogamente all'indennita di buonuscita che gli artt 26 e 27 dell'allegato a al citato decreto n 148 attribuiscono al personale delle medesime aziende che non abbia maturato il diritto a pensione. Ne consegue che le clausole di quei contratti collettivi, che disciplinano il computo della indennita sulla base della retribuzione ultima raggiunta (nella specie, art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) sono legittime solo se ed in quanto comprendano in detta base retributiva ogni emolumento a carattere retributivo, con inclusione, quindi, dei ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilita, data l'inderogabilita del criterio di omnicomprensivita della "retribuzione ultima raggiunta" di cui agli artt 2120 e 2121 cod civ. (Conf 3133/78, mass n 392583; (Conf 3280/77, mass n 386814; (Conf 3199/77, mass n 386716).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)