Sez. L, Sentenza n. 3280 del 23/07/1977 (Rv. 386814 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA ULTIMA RETRIBUZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA ULTIMA RETRIBUZIONE - CRITERI.*
L'indennita di buonuscita in favore dei dipendenti da aziende ferrotranviarie e di navigazione interna, che abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dall'art 12 terzo comma dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948, cosi come quella riconosciuta ai medesimi dipendenti, cessati dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, dagli artt 26 e 27 del regolamento allegato a) al RD 8 gennaio 1931 n 148, va computata sulla base dell'ultima retribuzione annuale percepita, comprensiva di ogni emolumento corrisposto in misura fissa e continuativa, quale la tredicesima, la quattordicesima mensilita, ed il premio annuale con esclusione delle sole somme versate per specifiche e contingenti prestazioni, come trasferte, premi di percorrenza e di economia, interessenze e provvigioni. (Conf 4069/76, mass n 382734; (Conf 3676/76, mass n 382399; (Conf 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)