Sez. L, Sentenza n. 3133 del 23/06/1978 (Rv. 392583 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA - COMPUTABILITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA - COMPUTABILITA.*
Ai fini del computo dell'indennita di buonuscita regolata dallo art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna, con rinvio alla disciplina di cui all'art 7, comma secondo dello accordo nazionale 29 novembre 1946, deve essere adottata, come base di calcolo, la retribuzione annuale da ultimo percepita dal dipendente prima della cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva di qualsiasi compenso fisso e continuativo, con la sola esclusione delle indennita derivanti da effettive prestazioni di servizio, quali le trasferte, i premi di percorrenza, i premi di economia, interessenze e provvigioni. Nel suddetto computo debbono essere, pertanto, compresi anche i ratei della tredicesima, della quattordicesima mensilita. (V 4069/76, mass n 382734; (V 320/76, mass n 378999; (V 409/74, mass n 385770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)