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Sez. L, Sentenza n. 3387 del 07/04/1987 (Rv. 452423 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'ASSICURATO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DELLA SUA SUFFICIENZA E VERIFICA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452423-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'ASSICURATO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DELLA SUA SUFFICIENZA E VERIFICA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

In tema di pensione di Invalidità l'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 - che ha introdotto il requisito di un limite massimo di reddito quale condizione della corresponsione della prestazione assicurativa, estrinseco pertanto all'accertamento del diritto alla pensione medesima - ha anche previsto come debba essere accertato tale requisito reddituale, imponendo agli assicurati di presentare all'INPS, con le modalità da quest'ultimo indicate, la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114, dichiarazione che non può ritenersi insufficiente in Sede giudiziaria, né implica una verifica d'ufficio da parte del giudice, atteso che il suddetto requisito del reddito opera come condizione ostativa della sola esigibilità delle prestazioni previdenziali, che, anche se validamente attribuite, l'ente erogante ha il potere dovere di sospendere quando il reddito dello assicurato supera il limite massimo previsto. (V 4241/85, mass n 441735).*

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)