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Sez. 1, Sentenza n. 961 del 27/03/1972 (Rv. 357243 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ESERCIZIO IN PRIMO GRADO DELL'AZIONE CARTOLARE DA PARTE DEL PORTATORE DI UN ASSEGNO - PROPOSIZIONE IN APPELLO DELL'AZIONE CONTRO IL TRAENTE ARRICCHITOSI INGIUSTAMENTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357243-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ESERCIZIO IN PRIMO GRADO DELL'AZIONE CARTOLARE DA PARTE DEL PORTATORE DI UN ASSEGNO - PROPOSIZIONE IN APPELLO DELL'AZIONE CONTRO IL TRAENTE ARRICCHITOSI INGIUSTAMENTE - INAMMISSIBILITA.*

L'Azione che il portatore, il quale abbia perduto l'Azione cambiaria contro gli obbligati e che non abbia contro i medesimi Azione causale, puo proporre, a norma dell'art 59 sull'assegno bancario, contro il traente che non abbia effettuato la provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente in danno dell'ultimo portatore dell'assegno, e diversa rispetto all'Azione cartolare fondata sull'assegno, fatta valere in primo grado, e percio non puo essere proposta per la prima volta in appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)