Sez. 3, Sentenza n. 31628 del 22/01/2015 Cc. (dep. 21/07/2015) Rv. 264456 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni "soggettivamente" inesistenti - Art. 8 D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - Costi e spese esposti in fattura per operazioni soggettivamente inesistenti - Computabilità ai fini della determinazione del reddito - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993 - come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012 - non esplica alcuna rilevanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, perchè trattasi di previsione che, nel prevedere l'indeducibilità dei soli componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi, si limita a stabilire una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non implica la deducibilità di costi e spese esposti in fatture riferite a soggetti diversi da quelli effettivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)