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Sez. 3, Sentenza n. 40559 del 04/04/2012 Ud. (dep. 16/10/2012) Rv. 253665 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Determinazione del reddito tassabile - Spese ed oneri utilizzati per la commissione della condotta criminosa - Deduzione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253665-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, ai fini della determinazione del reddito tassabile a norma dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), che ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per la commissione della condotta criminosa (nella specie gli oneri economici per la realizzazione di una "frode carosello").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)