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Sez. L, Sentenza n. 3583 del 15/06/1984 (Rv. 435577 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970 E ART. 2 LEGGE N. 436 DEL 1978 - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OVVERO QUOTA-PARTE IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - RELATIVO PROVVEDIMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435577-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970 E ART. 2 LEGGE N. 436 DEL 1978 - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OVVERO QUOTA-PARTE IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - RELATIVO PROVVEDIMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE.*

Il provvedimento di attribuzione di tutta o di parte della pensione di reversibilità al coniuge divorziato che, sebbene adottato nelle forme del rito camerale, assume carattere decisorio e definitivo, fa stato nei confronti dell'ente previdenziale, il quale, secondo il disposto dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436, ha la veste di parte necessaria quando abbia ad oggetto l'attribuzione di tale pensione in assenza di un coniuge superstite. In tale ipotesi la presenza in giudizio dell'ente erogatore resta limitata allo interesse relativo alla liquidazione, potendo anche esaurirsi in un'attestazione circa l'avvenuta definizione del diritto a pensione nella Sede competente senza alcuna possibilità di estendersi ai problemi connessi alla distrazione o ripartizione della somma liquidata, con la conseguenza che, attesa la configurabilità del diritto a pensione come autonomo e traente origine dalla legge al di fuori di ogni possibilità di ricorrere ad una ipotesi di cessione di credito, con il connesso regime di notificazione, tale provvedimento di attribuzione vincola l'ente erogatore prima della sua notificazione o accettazione o atto equivalente. (V 7238/83, mass n 431835; (V 652/83, mass nn 425401, 425402; (V 6045/81, mass n 416834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)