Sez. 5, Sentenza n. 17055 del 19/03/2024 Cc. (dep. 23/04/2024) Rv. 286357-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
La dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per la notifica della citazione di primo grado, secondo la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi essendo necessario, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, che venga consapevolmente rinnovata, contestualmente all'impugnazione delle parti private e dei difensori, la volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui uno dei ricorrenti, al momento della proposizione dell'appello, era sottoposto alla detenzione domiciliare).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)