Sez. 1, Sentenza n. 4971 del 15/11/1977 (Rv. 388580 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SPETTANZA ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE STRANIERO - TRASMISSIONE AGLI EREDI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SPETTANZA ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE STRANIERO - TRASMISSIONE AGLI EREDI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La legittimazione a chiedere la declaratoria di efficacia in Italia di una sentenza straniera, ai sensi degli artt 796 e seguenti cod proc civ, spetta esclusivamente ai soggetti che furono parti del procedimento dinanzi al giudice straniero, e, in caso di morte, e suscettibile di trasmissione agli eredi solo se si verta in materia di rapporti di natura patrimoniale, non personale. Pertanto, deve escludersi che la domanda di delibazione di una sentenza straniera di divorzio possa essere proposta dagli eredi del coniuge defunto, al fine di ottenere la modificazione dello status di coniuge del superstite, e la sua conseguente estromissione dalla successione. (V 996/73, mass n 363393).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)