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Sez. U, Sentenza n. 996 del 09/04/1973 (Rv. 363393 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'AZIONE DI DELIBAZIONE - SENTENZE COMPORTANTI UN MUTAMENTO DI STATUS - SOGGETTI LEGITTIMATI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363393-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'AZIONE DI DELIBAZIONE - SENTENZE COMPORTANTI UN MUTAMENTO DI STATUS - SOGGETTI LEGITTIMATI - FATTISPECIE.*

All'Azione di delibazione prevista dall'art 796 e seguenti del codice di procedura civile sono legittimati in via primaria soltanto i soggetti che furono parti del rapporto processuali dinanzi al giudice straniero, e, nei congrui casi, i loro successori a titolo universale e particolare. I soggetti che siano, invece, portatori di alcuni configurabili interessi rispetto all'oggetto della sentenza straniera, e che aspirino al conseguimento di effetti ad essi favorevoli (riflessi e indiretti) derivanti dalla sentenza medesima, hanno legittimazione secondaria nel giudizio di delibazione, nel senso che e loro riconosciuta la mera possibilita d'intervento in tale giudizio. Soltanto nel caso di pronunce che importino un mutamento di status (come nell'ipotesi di annullamento di matrimonio ex art 117, primo comma, cod civ) che possa essere provocato anche da uno solo di una pluralita di specifici soggetti legittimati per legge alla relativa Azione, la sentenza estera puo essere presentata alla delibazione pure da quelli, dei menzionati soggetti, che non parteciparono (ne intervennero) al rapporto processuale presso il giudice straniero. (nella specie, l'Azione di delibazione era stata proposta dal secondo coniuge di un soggetto che, dopo avere ottenuto dal giudice estero una sentenza di divorzio rispetto ad un suo primo matrimonio - celebrato in Italia, e che si assumeva produttivo di effetti civili nell'ordinamento italiano - aveva contratto, sempre all'estero, un nuovo matrimonio, ed era, successivamente, deceduto senza avere mai chiesto ed ottenuto la delibazione di quella sentenza; e l'Azione aveva il dichiarato scopo di far derivare dalla relativa pronuncia la legittimita e validita per ogni riflesso, del secondo matrimonio nell'ambito dell'ordinamento italiano. La SC ha negato la legittimazione dell'Azione di delibazione in base ai principi sopra riassunti). (V 2016/67, mass n 329064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)