Sez. 1, Sentenza n. 8301 del 21/08/1998 (Rv. 518274 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Diritto - Esercizio - Presupposti - Effetti - Risolutivi della pregressa espropriazione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
Il diritto alla retrocessione di un bene espropriato, per mancata o impossibile esecuzione, nei termini, dell'opera programmata, ha natura di diritto potestativo il cui esercizio non risolve la precedente espropriazione, ma pone solo le condizioni per un nuovo trasferimento, con effetto "ex nunc", dal momento della sentenza costitutiva che, in mancanza di accordo amichevole, si sostituisca alla volontà delle parti, previo accertamento della persistente possibilità del trasferimento stesso, del quale determina il prezzo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)