Sez. 1, Sentenza n. 7065 del 28/07/1994 (Rv. 487560 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Parziale - Diritto - Esercizio - Presupposto - Effetti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
Il diritto soggettivo alla retrocessione parziale di quei beni che, compresi nel provvedimento espropriativo, non siano stati effettivamente utilizzati in occasione della realizzazione dell'opera pubblica presuppone la dichiarazione da parte della P.A. di tale sopravvenuta inutilità ed ha natura di diritto potestativo, il cui esercizio non risolve la precedente espropriazione, ma soltanto pone condizioni per un nuovo trasferimento con effetto "ex nunc" dal momento della sentenza costitutiva che, in mancanza di accordo amichevole, tenga luogo alla volontà delle parti, previo accertamento della persistente possibilità del trasferimento stesso, del quale determina il prezzo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)