Sez. L, Sentenza n. 4641 del 16/04/1992 (Rv. 476829 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento - Spettanza - Condizioni - Situazione economica - Irrilevanza ex art. 1 legge n. 18 del 1980 - Contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - Insussistenza.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
La concessione dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 è subordinata - come risulta dalla formulazione letterale della norma e dai relativi lavori parlamentari - al solo titolo della minorazione fisica, non occorrendo che l'aspirante versi altresì in determinate condizioni economiche (come è invece richiesto per la concessione del diverso beneficio costituito dalla pensione d'inabilità ex art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118). La norma dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, interpretata nel senso anzidetto, manifestamente non è in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., atteso che il perseguimento della finalità (cui la norma stessa è ispirata) d'incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione, è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)