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Sez. 1, Sentenza n. 17975 del 06/09/2004 (Rv. 576821 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 223 cod. strada - Termine da osservarsi a pena di decadenza per l'emissione del provvedimento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576821-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di sospensione della patente di guida in conseguenza a ipotesi di reato, l'art. 223 del codice della strada non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l'emissione del relativo provvedimento da parte del prefetto. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso - rigettando il motivo di censura del ricorrente - che vi sia in materia un termine di venticinque giorni, dato dalla somma del termine di dieci giorni, previsto dal primo comma del citato art. 223, per la trasmissione degli atti al prefetto e di quello, di cui al secondo comma della medesima disposizione, di quindici giorni concesso alla M.C.T.C. per il parere).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)