Sez. 1, Sentenza n. 7813 del 15/04/2005 (Rv. 580439 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 223 cod. strada - Termine, ivi previsto, per l'emissione del provvedimento - Natura decadenziale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di sospensione della patente di guida in conseguenza a ipotesi di reato, l'art. 223, comma secondo, del codice della strada, diversamente da quanto dispone l'art. 218 dello stesso codice, non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l'emissione del relativo provvedimento da parte del prefetto (La Corte Cass., nell'enunciare siffatto principio, ha peraltro precisato che il ricorrente neppure aveva dedotto che il provvedimento era stato adottato ad una tale distanza di tempo dal fatto da poter far ritenere inesistenti le ragioni cautelari che devono fondarlo).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)